Dal 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la legge n. 21/2022, che prevede l’obbligo di contrattare con imprese che possiedono o hanno richiesto la certificazione Soa nel caso di contratti superiori a 516 mila euro. I privati non potranno accedere alle sovvenzioni per l’edilizia messe a disposizione dallo Stato se non in presenza di tale certificazione.
Un dettaglio a cui prestare attenzione: Chi affida lavori superiori a 516mila euro a imprese che non hanno l’attestazione Soa non ha diritto al bonus casa. Questo comprende il superbonus, ma anche altre agevolazioni come il 50% ordinario per le ristrutturazioni, l’ecobonus, il sismabonus e il bonus barriere architettoniche recentemente esteso al 75%.
A ciò si aggiunge un dettaglio non inserito nella manovra, ma risalente a qualche mese prima: per la precisione, al 21 maggio 2022, quando è entrata in vigore la legge di conversione del Dl Ucraina (n. 21/2022), che prevede all’articolo 10 bis uno stretto legame tra lavori agevolati e Soa, cioè l’attestazione tipica per gli appalti pubblici che oggi è necessaria nei lavori sopra i 150mila euro.
Le Soa sono rilasciate da società vigilate dall’Anac, che verificano diversi requisiti, come la capacità economica, le attrezzature e i dipendenti. Vengono controllati anche i versamenti contributivi e previdenziali e le norme sulle infiltrazioni mafiose. Da questo sistema sono escluse le imprese improvvisate e quelle che non hanno ancora un track record sufficiente per ottenere la Soa, e per proprietà transitiva, da oggi sono escluse anche dai cantieri più grandi che accedono alle strutture.
Esiste ora un periodo transitorio, che va dal 1° gennaio al 30 giugno, durante il quale le imprese, nell’aggiudicare lavori superiori a 516.000 euro, devono dimostrare di essere in possesso della Soa o di aver avviato le procedure per ottenerla.
La regola si applica ai cantieri iniziati nel 2022, ma solo se i relativi contratti sono stati firmati il 21 maggio o dopo. L’attestazione vera e propria sarà necessaria a partire dal luglio 2023. Questo labirinto di date è il risultato di una norma intricata, ma questa è la lettura prevalente, con la quale, ad esempio, Ance concorda. Mancano però indicazioni ufficiali.
Sono stati sollevati dubbi anche su altri aspetti del progetto, come il calcolo dei 516.000 euro. Il riferimento dovrebbe essere l’importo dei lavori definito nel singolo incarico: non si guarda all’importo totale di un cantiere, ma solo a quanto indicato nel singolo contratto o subappalto. In caso contrario, si dovrebbe richiedere un’attestazione specifica anche per subappalti di poche migliaia di euro.
Una questione ancora più complicata è il riferimento della legge a un generico Codice degli appalti, che non spiega come si applicherà il sistema di attestazione, che prevede classificazioni per importo e 52 categorie di opere. D’altronde, chi è specializzato in edifici civili non lavora sugli impianti. Quindi sarà sufficiente una qualsiasi attestazione? O il sistema si applica in blocco?
Secondo l’ANCE, la categoria dovrebbe essere coerente con il tipo di opere di guida affidate. Tuttavia, c’è chi ne dubita, sostenendo che qualsiasi attestazione può essere sufficiente.